Art. 16.

  I  proprietari  delle aree, gia' destinate ad edilizia residenziale
comprese  nei piani approvati ai sensi della presente legge, possono,
entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco
di  costruire  direttamente,  sulle  aree  stesse,  fabbricati aventi
caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare.
  Il  sindaco  concede  la  licenza di costruzione su parere conforme
della,  Commissione  di  cui  all'articolo  11, richiesto ai fini del
coordinato  utilizzo  delle aree comprese nei piani, e sempre che non
sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'articolo 10.
  I  progetti  debbono  essere preventivamente approvati dall'Ufficio
del  genio  civile,  al  quale spetta di accertare che le costruzioni
siano di tipo economico o popolare.