Art. 17.

  I  proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 16
devono  iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla data di
comunicazione  dell'ottenuta  licenza  e  ultimarle  entro il biennio
dall'inizio della costruzione.
  L'accertamento dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni e'
effettuato dagli Uffici del genio civile.
  Qualora  le  costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di
centoventi  giorni,  le  aree  relative sono destinate ad acquisti ed
espropriazioni secondo le norme della presente legge, ma il prezzo di
acquisto  o  l'indennita'  sono  corrisposte  al proprietario con una
riduzione del 10 per cento a titolo di penale.
  L'ammontare   della   penale  e'  versato  al  Comune  direttamente
dall'acquirente  o  espropriante  ed  e'  impiegato  dal  Comune  per
l'acquisto  o  l'esproprio  delle aree a norma della presente legge e
per l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 19.
  Qualora  i  lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini
di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per i lavori
pubblici promuove la espropriazione della costruzione per completarla
e destinarla alle categorie di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.
  Il prezzo di espropriazione della parte costruita non puo' superare
il  valore  dell'area  calcolato ai sensi del precedente articolo 12,
oltre,  per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il
migliorato.
  I  termini  di  cui  al  primo  comma del presente articolo possono
essere  congruamente  prorogati dalla Commissione di cui all'articolo
11,  qualora  si  tratti  di  costruzione  destinata  ad alloggio del
proprietario  dell'area  e  per la quale il proprietario stesso abbia
fatto  richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi vigenti sul
l'edilizia economica o popolare.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche per le
costruzioni effettuate sulle aree cedute dai Comuni a norma del primo
comma dell'articolo 10.