Art. 17. I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 16 devono iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il biennio dall'inizio della costruzione. L'accertamento dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni e' effettuato dagli Uffici del genio civile. Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di centoventi giorni, le aree relative sono destinate ad acquisti ed espropriazioni secondo le norme della presente legge, ma il prezzo di acquisto o l'indennita' sono corrisposte al proprietario con una riduzione del 10 per cento a titolo di penale. L'ammontare della penale e' versato al Comune direttamente dall'acquirente o espropriante ed e' impiegato dal Comune per l'acquisto o l'esproprio delle aree a norma della presente legge e per l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 19. Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per i lavori pubblici promuove la espropriazione della costruzione per completarla e destinarla alle categorie di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640. Il prezzo di espropriazione della parte costruita non puo' superare il valore dell'area calcolato ai sensi del precedente articolo 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il migliorato. I termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere congruamente prorogati dalla Commissione di cui all'articolo 11, qualora si tratti di costruzione destinata ad alloggio del proprietario dell'area e per la quale il proprietario stesso abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi vigenti sul l'edilizia economica o popolare. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le costruzioni effettuate sulle aree cedute dai Comuni a norma del primo comma dell'articolo 10.