Art. 18. L'Ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli articoli 16 e 17 per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge qualora ne constati l'inosservanza, ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni. In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano le sanzioni prevedute dall'articolo 41, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. La dichiarazione di abitabilita' dei fabbricati di cui al presente articolo e' rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Ufficio del genio civile attestante che la costruzione eseguita e' conforme al progetto vistato ai sensi del primo comma. Gli alloggi costruiti a norma del primo comma dell'articolo 16 possono essere dati in affitto solo a coloro che si trovino nelle condizioni di essere assegnatari di alloggi popolari ai sensi delle vigenti disposizioni, ad un canone, convenzionato con il Comune, per i primi quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del certificato di abitabilita', determinato nella misura del 5 per cento sul costo di costruzione di abitazioni analoghe realizzate dagli Istituti autonomi per le case popolari.