Art. 18.

  L'Ufficio  del genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni
di  cui  agli  articoli  16  e 17 per assicurarne la rispondenza alle
norme della presente legge qualora ne constati l'inosservanza, ordina
l'immediata  sospensione  dei  lavori,  con riserva dei provvedimenti
necessari per la modifica delle costruzioni.
  In  caso  di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano
le  sanzioni  prevedute  dall'articolo 41, lettera b), della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
  La  dichiarazione di abitabilita' dei fabbricati di cui al presente
articolo   e'   rilasciata  previa  presentazione  al  Comune  di  un
certificato   dell'Ufficio   del   genio  civile  attestante  che  la
costruzione  eseguita  e'  conforme  al progetto vistato ai sensi del
primo comma.
  Gli  alloggi  costruiti  a  norma  del primo comma dell'articolo 16
possono  essere  dati  in  affitto solo a coloro che si trovino nelle
condizioni  di  essere assegnatari di alloggi popolari ai sensi delle
vigenti  disposizioni, ad un canone, convenzionato con il Comune, per
i  primi  quindici  anni  a  decorrere  dalla  data  di  rilascio del
certificato di abitabilita', determinato nella misura del 5 per cento
sul  costo  di  costruzione  di  abitazioni analoghe realizzate dagli
Istituti autonomi per le case popolari.