Art. 19.

  I  Comuni  sono  obbligati  a provvedere, con priorita' rispetto ad
altre  zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei
necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici
servizi  delle  zone  incluse  nei piani, utilizzate in proprio dagli
enti di cui al terzo comma dell'articolo 10.