Art. 2.

  Qualora  nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge o, nei casi di cui all'articolo 1,
terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro per i
lavori  pubblici,  il  Comune  non  abbia  deliberato  il  piano,  il
prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta
del  Comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione
del piano.
  Il  commissario  e'  tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni
dalla  data  del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30
giorni a conoscenza del Consiglio comunale.