Art. 20.

  Salve   le   agevolazioni   tributarie   consentite  dalle  vigenti
disposizioni,  gli  atti  di acquisto o di espropriazione di cui agli
articoli 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione
a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.
  Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.
  Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi
ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge
o   siano   lasciate   senza  uso  per  un  periodo  di  cinque  anni
dall'acquisto,  si  incorre  nella  decadenza  dai  benefici  fiscali
previsti dal presente articolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 aprile 1962

                               GRONCHI

                                          FANFANI - SULLO - TAVIANI -
BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI -
TREMELLONI - ANDREOTTI -
RUMOR - BERTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO