Art. 3.

  L'estensione  delle  zone  da includere nei piani e' determinata in
relazione  alle esigenze dell'edilizia economica e popolare e dal suo
prevedibile sviluppo per un decennio.
  Le  aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone
destinate  ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con
preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.
  Possono  essere  comprese  nei  piani  anche  le  aree  sulle quali
insistono  immobili  da  demolirsi  per  ragioni igienico-sanitarie e
individuate  nell'ambito di piani particolareggiati di esecuzione del
piano regolatore.
  Ove  si  manifesti  l'esigenza  di reperire in parte le aree per la
formazione  dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale
nei   piani  regolatori  vigenti,  o  si  renda  comunque  necessario
apportare  modifiche  a questi ultimi, si puo' procedere con varianti
agli  stessi.  In  tal caso il piano approvato a norma della presente
legge costituisce variante al piano regolatore.
  Qualora  non  esista  piano  regolatore,  le  zone  riservate  alla
edilizia  economica  e  popolare, ai sensi dei precedenti commi, sono
comprese  in  un  programma di fabbricazione, il quale e' compilato a
norma  dell'articolo  34  della  legge  17  agosto  1942,  n. 1150, e
successive  modificazioni,  ed  e'  approvato a norma dell'articolo 8
della presente legge.