Art. 4.

  Il piano deve contenere i seguenti elementi:
    a)  la  rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad
opere  ed impianti di interesse pubblico, nonche' ad edifici pubblici
o di culto;
    b)  la  suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della
tipologia  edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei
singoli edifici;
    c)  la  profondita' delle zone laterali a opere pubbliche, la cui
occupazione  serva  ad integrare le finalita' delle opere stesse ed a
soddisfare prevedibili esigenze future.