Art. 4. Il piano deve contenere i seguenti elementi: a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonche' ad edifici pubblici o di culto; b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici; c) la profondita' delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalita' delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.