Art. 8.

  I  piani  sono  approvati  dal  provveditore  regionale  alle opere
pubbliche,   sentita   la   sezione  urbanistica  regionale,  se  non
comportano  varianti  ai  piani  regolatori  vigenti e se non vi sono
opposizioni  od  osservazioni da parte delle Amministrazioni centrali
dello Stato.
  Qualora,  il  piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi
siano  opposizioni  od  osservazioni da parte dei Ministeri di cui al
comma  che  precede,  il provveditore regionale alle opere pubbliche,
riscontrata  la  regolarita'  degli  atti, li trasmette, entro trenta
giorni  dal  ricevimento,  al  Ministero  dei lavori pubblici con una
relazione della sezione urbanistica regionale.
  In  tale  caso  i  piani  sono  approvati dal Ministro per i lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  Con  gli  stessi  provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai
due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.
  Il  decreto  di  approvazione  di  ciascun  piano  va  inserito per
estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed e' depositato,
con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del
pubblico.
  Dell'eseguito  deposito  e'  data  notizia, a cura del sindaco, con
atto  notificato  nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario
degli  immobili  compresi  nel piano stesso, entro venti giorni dalla
inserzione nella Gazzetta Ufficiale.