Art. 9.

  I  piani  approvati  ai  sensi  del  precedente  articolo  8  hanno
efficacia  per  dieci  anni dalla data del decreto di approvazione ed
hanno  valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della
legge 17 agosto 1942, n. 1150.
  Per  giustificati  motivi  l'efficacia dei piani puo', su richiesta
del  Comune  interessato,  essere prorogata, con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, per non oltre due anni.
  L'approvazione   dei   piani  equivale  anche  a  dichiarazione  di
indifferibilita' ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in
esso previsti.
  La  indicazione  nel piano delle aree occorrenti per la costruzione
di   edifici   scolastici   sostituisce   a   tutti  gli  effetti  la
dichiarazione  di  idoneita'  preveduta dall'articolo 8 della legge 9
agosto 1954, n. 645.
  Le  aree  comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo
di  efficacia  del  piano  stesso,  ad  espropriazione  a norma degli
articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.