Art. 2.

  Le  disposizioni  dell'articolo  1  hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio  1962.  Per  il  recupero  della  maggiore imposta dovuta sui
redditi che siano gia' stati iscritti a ruolo alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  si  procede alla formazione di ruoli
speciali, il cui carico e' ripartito in tre rate bimestrali uguali.

  La  presente  legge  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 aprile 1962

                               GRONCHI

                                                FANFANI - TRABUCCHI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO