Art. 2. Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1962. Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano gia' stati iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di ruoli speciali, il cui carico e' ripartito in tre rate bimestrali uguali. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO