La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contratto  di  lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le
eccezioni appresso indicate.
  E'   consentita   l'apposizione  di  un  termine  alla  durata  del
contratto:
    a) quando cio' sia richiesto dalla speciale natura dell'attivita'
lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;
    b)  quando  l'assunzione  abbia  luogo  per sostituire lavoratori
assenti  e  per  i  quali  sussiste il diritto alla conservazione del
posto,  sempre  che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il
nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
    c) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o
di  un  servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere
straordinario od occasionale;
    d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze
diverse,  per  specializzazioni,  da  quelle normalmente, impiegate e
limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non
vi sia continuita' di impiego nell'ambito dell'azienda;
    e)  nelle  scritture  del  personale  artistico  e  tecnico della
produzione di spettacoli.
  L'apposizione  del  termine  e'  priva di effetto se non risulta da
atto scritto.
  Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro
al lavoratore.
  La  scrittura  non  e'  tuttavia  necessaria  quando  la durata del
rapporto  di  lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici
giorni lavorativi.
  L'elenco  delle  attivita' di cui al secondo comma, lettera a), del
presente  articolo sara' determinato con decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta  del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,  entro  un  anno  dalla  pubblicazione della presente legge.
L'elenco  suddetto  potra'  essere  successivamente modificato con le
medesime  procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento,
per  la  determinazione  di  dette  attivita'  si  applica il decreto
ministeriale  11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni
che  si  compiono  annualmente  in  periodi di durata inferiore a sei
mesi.