Art. 10.

  Entro  180  giorni  dalla  pubblicazione  della presente legge, con
decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta congiunta del
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale  e dei Ministri
competenti  di  concerto  con il Ministro per la riforma burocratica,
saranno  emanate le norme per adeguare la disciplina dei contratti di
lavoro dei lavoratori assunti a termine dalle Amministrazioni statali
e  dalle  Aziende autonome dello Stato, alle disposizioni di cui alla
presente legge.