Art. 11.

  La  presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 aprile 1962

                               GRONCHI

                                                 FANFANI - BERTINELLI
                                                                BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO