Art. 2. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non piu' di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore. Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge.