Art. 2.

  Il  termine  del  contratto a tempo determinato puo' essere, con il
consenso  del  lavoratore, eccezionalmente prorogato, non piu' di una
volta  e  per  un  tempo  non  superiore  alla  durata  del contratto
iniziale,  quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed
imprevedibili  e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la
quale  il  contratto e' stato stipulato a tempo determinato, ai sensi
del secondo comma dell'articolo precedente.
  Se  il  rapporto  di  lavoro  continua dopo la scadenza del termine
inizialmente  fissato  o  successivamente  prorogato  il contratto si
considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione
del lavoratore.
  Il  contratto  si considera egualmente a tempo indeterminato quando
il  lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici
ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata
rispettivamente  inferiore  o  superiore  a sei mesi e, in ogni caso,
quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere
le disposizioni della presente legge.