Art. 5.

  Al  prestatore  di  lavoro,  con  contratto  a  tempo  determinato,
spettano   le  ferie  e  la  gratifica  natalizia  o  la  tredicesima
mensilita'  e  ogni  altro  trattamento  in  atto  nell'impresa per i
lavoratori  regolamentati  con  contratto  a  tempo indeterminato, in
proporzione  al  periodo  lavorativo  prestato,  sempre  che  non sia
obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
  Alla  scadenza  del  contratto  verra' corrisposto al lavoratore un
premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso,
e   pari   alla  indennita'  di  anzianita'  prevista  dai  contratti
collettivi.