Art. 10. Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva con proprio decreto l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonche' degli oggetti d'uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, gli standards di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalita' d'uso. Il Ministro per la sanita' provvedera' nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti. Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta ed imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonche' oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.