Art. 10.

  Il  Ministro  per  la  sanita',  entro sei mesi dalla pubblicazione
della  presente  legge,  sentito  il  Consiglio superiore di sanita',
approva  con  proprio  decreto l'elenco dei colori che possono essere
impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o
degli  imballaggi  destinati ad involgere le sostanze stesse, nonche'
degli   oggetti   d'uso  personale  e  domestico,  determinandone  le
caratteristiche  fisico-chimiche,  gli standards di purezza, i metodi
di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalita' d'uso.
  Il  Ministro  per  la  sanita'  provvedera'  nello  stesso  modo ai
successivi periodici necessari aggiornamenti.
  Chiunque  produce,  vende  o  comunque  mette in commercio sostanze
alimentari  o  carta  ed  imballaggi  destinati  specificatamente  ad
involgere  le  sostanze  stesse,  nonche'  oggetti  d'uso personale e
domestico,  colorati  con  colori  non  autorizzati,  e'  punito  con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.