Art. 13. 
 
  E' vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo  della  stampa
ed  in  qualsiasi  altro   modo,   sostanze   alimentari,   adottando
denominazioni  o  nomi  impropri,  frasi  pubblicitarie,   marchi   o
attestati di qualita' o genuinita' da  chiunque  rilasciati,  nonche'
disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o  da  indurre
in errore gli acquirenti circa la natura,  sostanza,  qualita'  o  le
proprieta' nutritive delle  sostanze  alimentari  stesse  o  vantando
particolari azioni medicamentose. 
  I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire  50.000  a  lire
500.000. 
  Alla  stessa  pena  sono  soggetti  coloro  che  verbalmente,   per
iscritto, a mezzo della stampa  ed  in  qualsiasi  modo,  offrono  in
vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare
alimenti e bevande.