Art. 14.

  Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e
vendita  di  sostanze  alimentari  deve  essere  munito  di  apposito
libretto  di idoneita' sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario.
Esso  e' tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo
ed  a  eventuali  speciali  misure  profilattiche  nei modi e termini
stabiliti.
  E'  vietato  assumere  o  mantenere  in servizio per la produzione,
preparazione,   manipolazione   e   vendita  di  sostanze  alimentari
personale non munito del libretto di idoneita' sanitaria.
  I  contravventori  alla  disposizione  di  cui  al  primo comma del
presente  articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i
contravventori   alle  disposizioni  di  cui  al  secondo  comma  con
l'ammenda fino a lire 50.000.
  Quest'ultima  ammenda  si  applica  altresi' a carico di chi, pur a
conoscenza  di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva
diffusiva,  continui  ad  attendere  alla  preparazione,  produzione,
manipolazione o vendita di sostanze alimentari.