Art. 15.

  Il  medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei
rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono
ordinare  per  le  trasgressioni  di  maggiore  gravita', la chiusura
temporanea,  fino  a  sei  mesi  e nei casi di recidiva o di maggiore
gravita'   anche   la   chiusura   definitiva  dello  stabilimento  o
dell'esercizio. Del provvedimento devono darne pubblicita' a mezzo di
avviso  da  apporre  all'esterno  dello stabilimento o dell'esercizio
stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo
del provvedimento.
  Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale e'
ammesso il ricorso al Ministro per la sanita' nel termine di quindici
giorni.