Art. 16. 
 
  L'autorita' sanitaria, quando accerti la nocivita' di  sostanze  di
qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il  sequestro
e  la  distruzione,  a  meno   che   non   ritenga   di   consentirne
l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.