Art. 19. 
 
  Le sanzioni previste dalla  presente  legge  non  si  applicano  al
commerciante che vende, pone in vendita o comunque  distribuisce  per
il  consumo  prodotti  in  confezioni  originali,  qualora   la   non
corrispondenza  alle  prescrizioni  della  legge  stessa  riguardi  i
requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o  le  condizioni
interne dei recipienti  e  sempre  che  il  commerciante  non  sia  a
conoscenza della violazione o la confezione  originale  non  presenti
segni di alterazione.