Art. 2.

  L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione
e  confezionamento,  nonche'  di  depositi  al l'ingrosso di sostanze
alimentari, e' subordinato ad autorizzazione sanitaria.
  Il    rilascio    di    tale    autorizzazione    e'   condizionato
dall'accertamento  dei  requisiti igienico-sanitari, sia di impianto,
che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.
  I  titolari  degli  stabilimenti e laboratori, nonche' dei depositi
all'ingrosso,  di  cui  al  primo  comma, gia' esistenti alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre
mesi  dalla  detta  data,  richiedere  la  prescritta  autorizzazione
sanitaria,  anche  nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni
rilasciate da altri Dicasteri in base a leggi speciali.
  I  contravventori  sono  puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire
300.000.