Art. 21.

  La  determinazione  dei  metodi ufficiali di analisi delle sostanze
alimentari  spetta  al  Ministero  della  sanita';  a  tale  scopo e'
costituita,  presso  il  Ministero  della  sanita',  una  Commissione
permanente, di cui fanno parte:
    a) un rappresentante del Ministero della sanita' che la presiede;
    b)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste;
    c)   un   rappresentante   del  Ministero  dell'industria  e  del
commercio;
    d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
    e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita';
    f)  un  direttore  di  sezione chimica di laboratorio provinciale
d'igiene e profilassi;
    g)  un  direttore  di  sezione medico-micrografica di laboratorio
provinciale d'igiene e profilassi;
    h)  un  rappresentante  del  laboratorio  chimico  centrale delle
dogane;
    i) un direttore di istituto di chimica agraria.
  Gli  elenchi  dei  metodi  ufficiali  di  analisi  dovranno  essere
revisionati almeno ogni due anni.
  La  Commissione  ha  la facolta' di avvalersi dell'opera di esperti
particolarmente competenti nelle singole materie in esame.