Art. 21. La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanita'; a tale scopo e' costituita, presso il Ministero della sanita', una Commissione permanente, di cui fanno parte: a) un rappresentante del Ministero della sanita' che la presiede; b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; d) un rappresentante del Ministero delle finanze; e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita'; f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi; g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi; h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane; i) un direttore di istituto di chimica agraria. Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La Commissione ha la facolta' di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.