Art. 22.

  Il  Ministro  per  la  sanita',  entro sei mesi dalla pubblicazione
della  presente  legge,  sentito  il  Consiglio superiore di sanita',
pubblichera',  con  suo  decreto,  l'elenco  degli  additivi  chimici
consentiti  nella  preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari,  nel  quale  dovranno  essere  specificate, oltre le loro
caratteristiche  chimico-fisiche,  gli standards di purezza, i metodi
di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso
degli stessi.
  Entro  un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei
metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
  Il  Ministro  per  la  sanita'  e'  autorizzato  a  provvedere  con
successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.