Art. 23. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni della presente legge in materia di additivi chimici, compresi i coloranti, entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei decreti di cui ai precedenti articoli 10 e 22. E' concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'articolo 8 della legge non confezionati con le norme prescritte. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanera' il regolamento per la sua esecuzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - JERVOLINO - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO