Art. 23.

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Le  disposizioni  della  presente  legge  in  materia  di  additivi
chimici,  compresi  i  coloranti,  entrano in vigore sei mesi dopo la
pubblicazione dei decreti di cui ai precedenti articoli 10 e 22.
  E'  concesso  il  termine massimo di diciotto mesi dalla data della
predetta  pubblicazione  per  lo  smaltimento dei prodotti alimentari
disciplinati  dall'articolo  8  della  legge  non confezionati con le
norme prescritte.
  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge il
Governo emanera' il regolamento per la sua esecuzione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 aprile 1962

                               GRONCHI

                                                FANFANI - JERVOLINO -
TAVIANI - BOSCO -
TRABUCCHI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO