Art. 3. 
 
  Le ispezioni ed i prelievi di campioni di cui all'articolo 1)  sono
effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato,
dipendente dall'autorita' sanitaria provinciale o comunale. 
  Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a
cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite,  sono
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono,  in  ogni  caso,
richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.