Art. 3. Le ispezioni ed i prelievi di campioni di cui all'articolo 1) sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorita' sanitaria provinciale o comunale. Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.