Art. 4.

  Chiunque  produce,  prepara,  detiene,  vende  o  pone  in  vendita
sostanze   destinate   all'alimentazione,   e'   tenuto   a   fornire
gratuitamente  alle  persone  di cui all'articolo 3, i campioni delle
sostanze  stesse,  da  prelevarsi  nei  limiti e secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
  I  contravventori  sono  puniti  con  l'ammenda  da  lire  10.000 a
110.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.