Art. 4. Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, e' tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 3, i campioni delle sostanze stesse, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalita' stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 110.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.