Art. 5. 
 
  E' vietato impiegare nella  preparazione  di  alimenti  o  bevande,
vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai  propri
dipendenti,  o  comunque  distribuire  per   il   consumo,   sostanze
alimentari: 
    a) private  anche  in  parte  dei  propri  elementi  nutritivi  o
mescolate a sostanze di qualita' inferiore  o  comunque  trattate  in
modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto  disposto  da
leggi e regolamenti speciali; 
    b) in cattivo stato di conservazione; 
    c)  con  cariche  microbiche  superiori  ai  limiti  che  saranno
stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; 
    d) insudiciate, invase da parassiti, in stato  di  alterazione  o
comunque  nocive,  ovvero  sottoposte  a  lavorazioni  o  trattamenti
diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; 
    e)  adulterate,  contraffatte  o  non  rispondenti  per   natura,
sostanza o qualita' alla denominazione con cui sono designate o  sono
richieste; 
    f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non
sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata,  senza  l'osservanza
delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben
leggibili, della colorazione stessa. 
  Questa  indicazione,  se  non  espressamente  prescritta  da  norme
speciali, potra' essere omessa quando la  colorazione  e'  effettuata
mediante caramello, infuso di  truciolo  di  quercia,  enocianina  ed
altri colori naturali consentiti; 
    g) con aggiunta di  additivi  chimici  di  qualsiasi  natura  non
autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel  caso  che
siano stati autorizzati senza la osservanza  delle  norme  prescritte
per il loro impiego. 
  I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; 
    h) che contengano residui di prodotti, usati in  agricoltura  per
la protezione delle piante  e  a  difesa  delle  sostanze  alimentari
immagazzinate, tossici per l'uomo. 
  Il Ministro per la sanita', con propria ordinanza,  stabilisce  per
ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di
tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere  tra  l'ultimo
trattamento  e  la   raccolta   e,   per   le   sostanze   alimentari
immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.