Art. 6. La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione dei Ministero della sanita', a controllo e ai registrazione come presidi medico-chirurgici. Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', anche se disciplinati da leggi speciali: a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicita' degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari; b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari. Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi. I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000,000. Tale ammenda puo' elevarsi a lire 20.000.000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere h) del precedente articolo 5 e a) del presente articolo.