Art. 6. 
 
  La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui  alla
lettera h) dell'articolo precedente -  fitofarmaci  e  presidi  delle
derrate alimentari immagazzinate - sono  soggetti  ad  autorizzazione
dei Ministero della sanita', a  controllo  e  ai  registrazione  come
presidi medico-chirurgici. 
  Sono parimenti  soggetti  ad  autorizzazione  del  Ministero  della
sanita', anche se disciplinati da leggi speciali: 
    a) la produzione, il commercio, la detenzione  e  la  pubblicita'
degli  additivi  chimici  destinati  alla  preparazione  di  sostanze
alimentari; 
    b) la produzione ed il commercio di  surrogati  o  succedanei  di
sostanze alimentari. 
  Tale  disposizione  non  si  applica  ai  surrogati  o   succedanei
disciplinati da leggi speciali,  salvo  il  controllo  del  Ministero
della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e
al valore alimentare di essi. 
  I  contravventori  alle  disposizioni  del  presente   articolo   e
dell'articolo precedente, salvo le maggiori pene previste dal  Codice
penale sono puniti con l'ammenda da lire 200.000  a  lire  5.000,000.
Tale ammenda puo' elevarsi a lire 20.000.000 per  le  contravvenzioni
alle disposizioni di cui alle lettere h) del precedente articolo 5  e
a) del presente articolo.