Art. 7.

  Il  Ministro  per  la  sanita'  con  proprio  decreto,  sentito  il
Consiglio  superiore  di sanita', puo' consentire la produzione ed il
commercio  di  sostanze  alimentari  e  bevande  che  abbiano  subito
aggiunte  o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego
di  raggi  ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni,
prescrivendo,  del  pari,  anche  le  indicazioni  che debbono essere
riportate sul prodotto finito.