Art. 8. I prodotti alimentari o le bevande confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice, i singoli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantita' presente, riferita a peso o volume, nonche' la data di confezionamento, mese ed anno ed il quantitativo netto in peso o volume. Invece che sull'etichetta le predette indicazioni potranno essere riportate su un talloncino apposto sul recipiente sotto la etichetta principale, altrimenti sulla confezione. I prodotti venduti sfusi debbono essere posti in commercio con la denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualita'. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.