Art. 8. 
 
  I prodotti alimentari o le bevande confezionati debbono  riportare,
a caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il  nome
o ragione sociale e  la  sede  dell'impresa  produttrice,  i  singoli
ingredienti, elencati in ordine decrescente  di  quantita'  presente,
riferita a peso o volume, nonche' la data di confezionamento, mese ed
anno ed il quantitativo netto in peso o volume. 
  Invece che sull'etichetta le predette indicazioni  potranno  essere
riportate su un talloncino apposto sul recipiente sotto la  etichetta
principale, altrimenti sulla confezione. 
  I prodotti venduti sfusi debbono essere posti in commercio  con  la
denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualita'. 
  I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000  a  lire
500.000.