Art. 9. 
 
  Le sostanze, il cui impiego non e' consentito nella lavorazione  di
alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi  di
lavorazione o comunque in locali che siano in  diretta  comunicazione
con questi. 
  I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000  a  lire
1.000.000.