Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  Convenzione indicata
nell'articolo  precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformita' all'articolo 39 della Convenzione stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 febbraio 1962

                               GRONCHI

                                          FANFANI - SEGNI - GONELLA -
                                         SCELBA - TRABUCCHI - BOSCO -
                                          SULLO - COLOMBO - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO