Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata
nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformita' all'articolo 39 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 febbraio 1962
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - GONELLA -
SCELBA - TRABUCCHI - BOSCO -
SULLO - COLOMBO - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO