Art. 12. 
 
  Dal canone lordo di ogni podere si dovranno dedurre  tutti  i  pesi
dovuti come livelli, rendite  ed  altri  simili,  non  che  la  tassa
prediale dovuta allo Stato nell'epoca della valutazione, per  darsene
il carico al nuovo enfiteuta, restando a suo utile o danno  qualunque
futura variazione della stessa tassa.