Art. 14. 
 
  Dalla data della notifica dei quadri, i  rappresentanti  dei  corpi
morali avranno un mese utile, onde  far  pervenire  alle  Commissioni
circondariali le loro osservazioni sui quadri formati e chiederne  la
riforma. 
 
  Il presidente rilasciera' ricevuta di questo documento.  Scorso  il
termine la Commissione comprovera', per suo verbale, la non esistenza
de' richiami.