Art. 14. Dalla data della notifica dei quadri, i rappresentanti dei corpi morali avranno un mese utile, onde far pervenire alle Commissioni circondariali le loro osservazioni sui quadri formati e chiederne la riforma. Il presidente rilasciera' ricevuta di questo documento. Scorso il termine la Commissione comprovera', per suo verbale, la non esistenza de' richiami.