Art. 15. I reclami debbono essere esaminati dalla Commissione, e formeranno il soggetto di apposite deliberazioni registrate nei verbali: e dopo si procedera' alla convalidazione dei quadri formati, ovvero alla formazione dei nuovi. I nuovi quadri, o la deliberazione che conferma i primi, sara' notificata ai termini dell'art. 12. Contemporaneamente questi quadri saranno affissi e pubblicati nel modo da disporsi per regolamento.