Art. 15. 
 
  I reclami debbono essere esaminati dalla Commissione, e  formeranno
il soggetto di apposite deliberazioni registrate nei verbali: e  dopo
si procedera' alla convalidazione dei  quadri  formati,  ovvero  alla
formazione dei nuovi. 
 
  I nuovi quadri, o la deliberazione  che  conferma  i  primi,  sara'
notificata ai termini dell'art. 12. Contemporaneamente questi  quadri
saranno affissi e pubblicati nel modo da disporsi per regolamento.