Art. 17. 
 
  I  diritti  certi,  liquidi,  o  in  qualunque   modo   prontamente
valutabili, si convertiranno a giudizio delle  Commissioni  in  annua
rendita da accollarsi agli enfiteuti.  Pei  diritti  non  liquidabili
prontamente, o  indeterminati,  o  eventuali,  o  in  qualunque  modo
litigiosi, si sospendera' l'enfiteusi finche' non potra'  effettuarsi
la loro conversione in rendita a carico dell'enfiteuta. 
 
  Sul  merito  dei  diritti  litigiosi  pronuncieranno  i  magistrati
competenti. 
 
  La notifica del reclamo sospendera' di pieno  diritto  le  semplici
operazioni fino alla decisione amministrativa  delle  Commissioni,  o
fino a quella delle  autorita'  competenti  se  trattisi  di  diritti
litigiosi.