Art. 17. I diritti certi, liquidi, o in qualunque modo prontamente valutabili, si convertiranno a giudizio delle Commissioni in annua rendita da accollarsi agli enfiteuti. Pei diritti non liquidabili prontamente, o indeterminati, o eventuali, o in qualunque modo litigiosi, si sospendera' l'enfiteusi finche' non potra' effettuarsi la loro conversione in rendita a carico dell'enfiteuta. Sul merito dei diritti litigiosi pronuncieranno i magistrati competenti. La notifica del reclamo sospendera' di pieno diritto le semplici operazioni fino alla decisione amministrativa delle Commissioni, o fino a quella delle autorita' competenti se trattisi di diritti litigiosi.