Art. 19. I fondi da concedere saranno ripartiti in quote, ciascuna dell'estensione media di ettari 10 (pari a salme 5, bisacce 2, tomoli 3/2 in misura Siciliana), ma potranno stabilirsi delle quote di maggior estensione, secondo che cio' sia consigliato dalle circostanze dell'agricoltura e pastorizia, purche' non si ecceda il limite massimo di ettari 100, pari a salme 57.