Art. 19. 
 
  I  fondi  da  concedere  saranno  ripartiti  in   quote,   ciascuna
dell'estensione media di ettari 10 (pari a salme 5, bisacce 2, tomoli
3/2 in misura Siciliana),  ma  potranno  stabilirsi  delle  quote  di
maggior  estensione,  secondo  che   cio'   sia   consigliato   dalle
circostanze dell'agricoltura e pastorizia, purche' non si  ecceda  il
limite massimo di ettari 100, pari a salme 57.