Art. 2. Sono eccettuati dalle disposizioni contenute nel precedente articolo le case, con gli orti attenenti, destinate ad uso ordinario di conventi e monasteri, e di altre simili corporazioni, i boschi di qualunque genere, i fondi che in tutto o nella massima parte sono piantati a vigneto od albereto di qualunque natura, e quelli ove esistono miniere aperte o indizi evidenti di miniere.