Art. 2. 
 
  Sono  eccettuati  dalle  disposizioni  contenute   nel   precedente
articolo le case, con gli orti attenenti, destinate ad uso  ordinario
di conventi e monasteri, e di altre simili corporazioni, i boschi  di
qualunque genere, 
 
  i fondi che in tutto o nella massima parte sono piantati a  vigneto
od albereto di qualunque natura, e quelli ove esistono miniere aperte
o indizi evidenti di miniere.