Art. 20. 
 
  Determinato   il   sistema   della   divisione,   le    Commissioni
circondariali daranno  mandato  ai  periti,  da  loro  scelti,  della
materiale divisione dei poderi in quote,  assegnando  a  ciascuna  la
rata proporzionale del canone, 
 
  oltre alla rata dei pesi e della tassa prediale dovuta  allo  Stato
che ciascun nuovo enfiteuta deve accollarsi. 
 
  E i periti descriveranno i confini d'ogni quota, i segni  divisorii
col numero progressivo, e coll'indicazione  della  superficie,  delle
fabbriche rurali, degli alberi, delle acque sorgive, o di  quelle  il
di cui uso spetta o potrebbe spettare a ciascun  enfiteuta,  fissando
il sistema di distribuzione.