Art. 23. 
 
  Sulle  basi  della  divisione   e   valutazione,   approvate   come
all'articolo precedente, le Commissioni procederanno  alla  redazione
del quaderno di condizioni a termini di legge e conforme il titolo IX
del  codice  civile  vigente  nelle  Provincie  Siciliane,  salve  le
seguenti modificazioni: 
 
    a) Non sara' pattuito, ne' avra'  effetto  qualunque  diritto  di
prelazione in favore del  dominio  diretto;  e  parimente  non  sara'
pattuito, ne' dovuto alcun laudemio in caso di  vendita  o  di  altra
alienazione; 
 
    b) In ogni caso di  devoluzione  del  dominio  utile  al  padrone
diretto per deteriorazioni,  per  non  pagamento  di  canoni,  o  per
qualunque   altra   causa,   sara'   obbligatorio   pel    direttario
ecclesiastico concedere nuovamente il  fondo  ad  enfiteusi  fra  tre
mesi, nelle stesse forme stabilite dalla presente legge; 
 
    c)   Sara'   espressamente   stipulata   la   proibizione   della
subenfiteusi, la quale in tutti i casi sara' riputata  nulla  e  come
non fatta, ricevendo il subcanone la natura di una semplice rendita; 
 
    d) In ogni caso di divisione il canone seguira' la divisione  del
fondo enfiteutico.