Art. 26. Sulle istanze del regio procuratore saranno quindi aperte le subaste colle formalita' prescritte dalle leggi di procedura nei giudizi civili per la vendita dei beni immobili dei minori, e salvi gli additamenti di decimo e di sesto, che dovranno essere preceduti da nuovi manifesti coll'intervallo di cinque giorni pria di celebrarsi la subasta in grado dei detti additamenti.