Art. 26. 
 
  Sulle istanze  del  regio  procuratore  saranno  quindi  aperte  le
subaste colle formalita' prescritte  dalle  leggi  di  procedura  nei
giudizi civili per la vendita dei beni immobili dei minori,  e  salvi
gli additamenti di decimo e di sesto, che dovranno  essere  preceduti
da  nuovi  manifesti  coll'intervallo  di  cinque  giorni   pria   di
celebrarsi la subasta in grado dei detti additamenti.