Art. 29. 
 
  Le spese delle subaste saranno a carico degli enfiteuti:  le  spese
delle perizie per la divisione dei fondi in quote  e  ripartizioni  a
carico dei corpi morali. 
 
  I periti ripeteranno queste somme sulla  liquidazione  fatta  dalle
Commissioni circondariali omologata da ordinanza del  presidente  del
tribunale di circondario.