Art. 3. 
 
  I canoni  o  le  rendite  rispettive  provenienti  dalle  enfiteusi
rimarranno agli individui, o alle  corporazioni  cui  appartengono  i
fondi suddetti, salve le  azioni  di  dominio,  usufrutto,  servitu',
ipoteche, privilegi e tutte le altre azioni  reali  in  favore  degli
aventi diritto.