Art. 30. 
 
  Ove avvenga il caso, che il pubblico incanto  si  dichiari  deserto
per tre volte sullo stesso fondo,  la  Commissione  potra'  procedere
alla concessione in enfiteusi di esso  fondo  a  privata  trattativa,
senza nulla immutare di quanto e' disposto agli articoli 20, 21 e  22
della presente legge.