Art. 31. 
 
  Gli enfiteuti non potranno immettersi nel  materiale  possesso  per
effetto dell'aggiudicazione, quando vi sieno dei contratti di affitto
incominciati a decorrere, purche' convenuti secondo le forme e per il
periodo di tempo 
 
  stabilito dalle leggi. 
 
  Gli affitti stipulati dopo la pubblicazione in Sicilia del  decreto
18 ottobre 1860, e non ancora cominciati  a  decorrere  quando  sara'
fatta l'enfiteusi, resteranno sciolti ipso iure colla fine  dell'anno
agrario in corso al tempo dell'aggiudicazione, restando  a  vantaggio
dei fittuari i  frutti  attribuiti  a  quell'anno  per  patto,  o  in
mancanza per consuetudine.