Art. 31. Gli enfiteuti non potranno immettersi nel materiale possesso per effetto dell'aggiudicazione, quando vi sieno dei contratti di affitto incominciati a decorrere, purche' convenuti secondo le forme e per il periodo di tempo stabilito dalle leggi. Gli affitti stipulati dopo la pubblicazione in Sicilia del decreto 18 ottobre 1860, e non ancora cominciati a decorrere quando sara' fatta l'enfiteusi, resteranno sciolti ipso iure colla fine dell'anno agrario in corso al tempo dell'aggiudicazione, restando a vantaggio dei fittuari i frutti attribuiti a quell'anno per patto, o in mancanza per consuetudine.