Art. 33. 
 
  I diritti reali ed ipotecari acquistati dai  terzi  restano  salvi,
malgrado l'allivellazione del fondo. 
 
  I  creditori,  e  gli  altri  ai  quali  spettano   tali   diritti,
eserciteranno pero' le loro ragioni  preferibilmente  sul  fondo  del
canone.