Art. 34. Ritenendosi come sospesa la enfiteusi durante il periodo degli affitti validati dalle Commissioni, i corpi morali continueranno a percepire i convenuti fitti ed a pagare tutti gli oneri corrispondenti. Durante questo tempo, e salva la fatta limitazione, i nuovi enfiteuti eserciteranno tutti gli altri diritti ed obblighi annessi per legge e per patto al dominio utile.