Art. 34. 
 
  Ritenendosi come sospesa la  enfiteusi  durante  il  periodo  degli
affitti validati dalle Commissioni, i corpi  morali  continueranno  a
percepire  i  convenuti  fitti  ed   a   pagare   tutti   gli   oneri
corrispondenti. 
 
  Durante questo  tempo,  e  salva  la  fatta  limitazione,  i  nuovi
enfiteuti eserciteranno tutti gli altri diritti ed  obblighi  annessi
per legge e per patto al dominio utile.