Art. 35. 
 
  I canoni risultanti da queste enfiteusi, finche' non sia altrimenti
provveduto con legge generale, saranno redimibili in una o piu' rate,
a piacimento degli  enfiteuti,  immobilizzandosi  a  nome  del  corpo
morale una rendita inscritta  nel  Gran  Libro  del  Debito  pubblico
italiano, uguale al canone netto.